Si chiude senza arrivare al dibattimento la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto due esponenti della cooperativa Mazarol di Belluno, accusate di esercizio abusivo della professione di guida alpina. A determinare il proscioglimento è stata anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare la sentenza n. 459 del 2005.
Per Elena De Col non c’è stato dunque esercizio abusivo della professione. Analoga la conclusione per Flora Rossi, presidente della cooperativa Mazarol. Il giudice Domenico Riposati ha pronunciato per entrambe una sentenza di non luogo a procedere, ritenendo assente una ragionevole prospettiva di condanna nel caso di celebrazione del processo. Il Tribunale di Belluno ha così accolto le istanze dei difensori Jacopo Giunta e Anna Casciarri, respingendo la posizione del pubblico ministero Claudio Fabris, che, dopo avere ottenuto il rinvio a giudizio, aveva chiesto di procedere con il dibattimento.
La vicenda risale al gennaio 2024. Mazarol è una cooperativa composta da guide naturalistico-ambientali impegnate da anni nell’educazione ambientale, nell’escursionismo e nella valorizzazione della cultura delle Dolomiti Bellunesi. Le sue guide operano inoltre ufficialmente per il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
In quel periodo Elena De Col aveva proposto alcune ciaspolate nella zona compresa fra il passo Giau e la forcella Giau. Si trattava di un itinerario innevato con circa 450 metri di dislivello, privo di particolari difficoltà e senza passaggi pericolosi o esposti. Durante l’escursione il gruppo incontrò una guida alpina, che presentò una denuncia ipotizzando l’esercizio abusivo della professione. Una contestazione non nuova nel settore, ma che potrebbe trovare oggi un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Il punto centrale è la sentenza n. 459 del 23 dicembre 2005 della Corte costituzionale. Il provvedimento ha chiarito che, per stabilire il confine tra le competenze delle guide alpine e quelle di altre figure professionali, comprese le guide ambientali, non è decisivo il semplice fatto che l’attività si svolga in montagna. Occorre invece considerare la natura concreta dell’attività svolta. Un principio noto da oltre vent’anni, nonostante il quale in questo caso si era arrivati comunque al rinvio a giudizio.
Esiste anche un precedente significativo. È quello di Dino Calzavara, guida naturalistica di Cison di Valmarino, condannato nel 2015 in primo grado dallo stesso giudice Domenico Riposati a 300 euro di multa, oltre alle spese processuali e a quelle relative alla costituzione di parte civile. La decisione era stata successivamente ribaltata in Appello, con l’assoluzione dell’imputato.
Anche l’escursione con le ciaspole sullo Spiz de Zuel, in Val di Zoldo, era stata descritta come una normale passeggiata sulla neve, con particolare attenzione agli aspetti naturalistici, alle caratteristiche della vegetazione e agli elementi storici del territorio. Non si trattava invece di un’attività fondata sullo sforzo fisico o sull’affrontare ambienti montani impervi tali da richiedere ai partecipanti specifiche capacità tecniche e atletiche, elementi considerati caratteristici delle attività riservate alle guide alpine.
Alla fine, dunque, il processo non si è nemmeno celebrato. Per Elena De Col e Flora Rossi è arrivato il non luogo a procedere: la vicenda giudiziaria può considerarsi conclusa.

