La Camera approva la legge sui Cammini

La Camera approva la legge sui Cammini
di Angelofabio Attolico 
(pubblicato sul suo profilo fb il 25 gennaio 2026)

Il 24 gennaio 2026 la Camera dei Deputati ha approvato la legge sulla promozione e valorizzazione dei Cammini d’Italia.

Un passaggio storico per chi, da anni, lavora sui cammini come strumenti di conoscenza, tutela del territorio e sviluppo locale. Ora la proposta di legge passa all’altro ramo del Parlamento per una modifica sulle coperture.

Nota personale
Da anni, insieme ad altri professionisti del settore, ho lavorato per cercare di migliorare questo testo, portando nel confronto istituzionale l’esperienza concreta dei cammini vissuti, progettati e curati sui territori.

La legge
Questa legge contiene passi avanti importanti e necessari, che vanno riconosciuti. Allo stesso tempo, alcuni elementi sono chiaramente il frutto di mediazioni e contrattazioni parlamentari: strutture che non sempre rispecchiano fino in fondo la realtà dei cammini.

Un primo nodo riguarda il ruolo delle Regioni, che sui cammini hanno competenze centrali, una lunga esperienza normativa e una conoscenza diretta dei territori, ma che risultano sottorappresentate nell’impianto complessivo della legge. Anche questo è un aspetto che si spera possa essere riequilibrato nella fase applicativa, valorizzando davvero il livello regionale.

Allo stesso modo mancano investimenti nella manutenzione ordinaria, che è il vero asset strategico di questo settore.

Un piano diverso è quello degli standard qualitativi e della segnaletica. Qui l’inserimento della parola “anche” consente ai cammini di mantenere anche una propria cromaticità e identità visiva, evitando un’applicazione rigida e uniforme degli standard.

Su questo punto, la mediazione con il CAI è stata importante: un vero laboratorio è stata la Puglia, dove un protocollo d’intesa ha permesso di armonizzare il lavoro dei soggetti gestori dei cammini con quello del CAI, dimostrando che standard comuni e identità dei cammini possono convivere. Un dettaglio tecnico, ma tutt’altro che secondario.

Come spesso accade, molto dipenderà da come questa legge verrà attuata.

Cosa cambia, in concreto
La legge riconosce i cammini come infrastrutture culturali e turistiche strategiche, percorribili a piedi e con mobilità dolce, capaci di valorizzare paesaggi, borghi, patrimoni storici e comunità locali. Il tutto dentro una visione di turismo lento, sostenibile e diffuso.

– nasce la banca dati nazionale dei cammini;
– viene istituita una banca dati ufficiale dei cammini d’Italia: una mappa nazionale con criteri, informazioni e standard di qualità;
– i percorsi che li rispettano potranno ottenere il riconoscimento formale di “cammino d’Italia”.

Governance e coordinamento
La legge introduce:

– una cabina di regia nazionale;

– un tavolo permanente con associazioni, università ed esperti.

L’obiettivo è coordinare standard, promozione e sviluppo, superando finalmente la frammentazione tra territori.

Programmazione e promozione
Sono previste:

– un programma nazionale triennale;

– campagne di promozione in Italia e all’estero;

– studi, monitoraggi e una relazione annuale al Parlamento.

Ora è necessaria l’approvazione in Senato (che parebbe non problematica) dopo di che verrà la parte difficile.

Perché la legge è un quadro importante, ma non basta da sola.

La vera partita si gioca su:

– decreti attuativi;

– standard realistici;

– risorse adeguate;

– coinvolgimento reale di chi i cammini li progetta, li cura e li percorre.

Come spesso accade, la differenza la farà l’attuazione, non il titolo della legge.

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