L’amico Emanuele Mannocci ci ha scritto in data 9 gennaio 2021, ore 17.36:
“Volevo porre attenzione su una serie di ordinanze di enti locali toscani, emesse in questi giorni, che vietano la frequentazione della montagna innevata a qualsiasi disciplina. Allego le ordinanze dei comuni di Abetone Cutigliano, Stazzema e Castiglione Garfagnana. Sono inoltre attese in giornata ordinanze similari per tutta l’unione dei Comuni della Garfagnana.
Certamente l’emergenza CoViD-19 ha accelerato la corsa verso una gestione emergenziale e sicuritaria del rischio e perciò ritengo che questo sia un tema fondamentale per il futuro dell’alpinismo, nonché di assoluta gravità (Stazzema ha emesso ordinanza senza data di chiusura)”.
Minacce alla libertà in Toscana
Il Comune di Abetone Cutigliano, nell’ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021, a firma del vice-sindaco reggente Alessandro Barachini, ordina la chiusura temporanea in tutto il territorio comunale su suolo innevato di qualsiasi attività escursionistica, sci alpinismo, ciaspolate e altre attività sportive e del tempo libero, a causa di rischio valanghe marcato 3 in aumento dalla data odierna e fino al giorno 10 gennaio 2021 compreso.
A motivazione di questo provvedimento è citato l’art. 54 del Testo Unico Enti Locali (TUEL), con il quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il Comune di Stazzema, nell’ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021, a firma del sindaco Maurizio Verona, dopo elenco completo delle motivazioni (pericolo valanghe sui sentieri e stato di allerta codice arancione per rischio neve nelle giornate del 5 e 6 gennaio 2021), ordina il divieto di effettuare escursioni nei sentieri innevati del territorio del Comune di Stazzema, fino a nuova ordinanza di revoca. A giustificazione giuridica dell’ordinanza si cita che l’art.54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art.6 della L. 125/2008 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il Comune di Castiglione Garfagnana, nell’ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2021, a firma del sindaco Daniele Gaspari, preso atto delle condizioni del manto nevoso in montagna e delle previsioni Meteomont, ordina la chiusura temporanea in tutto il territorio comunale su suolo innevato di qualsiasi attività escursionistica, sci alpinismo, ciaspolate e altre attività sportive e del tempo libero, a causa di rischio valanghe marcato 3 in aumento dalla data odierna e fino al giorno 15.01.2021 compreso. Sono esclusi dalle limitazioni gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o delle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali e/o lo svolgimento di tale competizioni, così come stabilito dalla FISI in accordo con il CONI. A giustificazione giuridica dell’ordinanza cita, allo stesso modo del Comune di Abetone Cutigliano (vedi sopra), l’art. 54 del Testo Unico Enti Locali (TUEL).
In tutti e tre i casi si ricordano le sanzioni previste in caso di disobbedienza.
Per completezza riportiamo qui i link ai documenti delle ordinanze:
Abetone Cutigliano
Stazzema
Castiglione Garfagnana
Considerazioni
(a cura della Redazione di Altri Spazi)
Al di là dell’ovvia considerazione che si può discutere parecchio sulla legalità di emettere un’ordinanza “fino a nuovo ordine”, come ha fatto Stazzema, resta la riflessione di fondo che le decine di questi casi di ogni anno, sparsi per Alpi e Appennino, ripropongono: è lecito vietare di fronte ai “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” quando questi pericoli sono del tutto limitati alla necessità del cittadino, del resto prevista dalla Costituzione, di muoversi in libertà e nulla hanno a che vedere né con l’incolumità pubblica né con la sicurezza rurbana?
Non varrebbe la pena esperire una forma più evoluta nella considerazione che l’Autorità dovrebbe avere del Cittadino e limitarsi quindi alla comunicazione tempestiva in proposito, al consiglio fermo e motivato da commissioni tecniche ed esperti di non frequentare la montagna in certi giorni? Non sarebbe più utile far leva sul buon senso e sulla buona volontà piuttosto che sempre alla solita minaccia di sanzioni?
E infine ci sarebbe bisogno di una risposta alla grande domanda: è davvero un’amministrazione comunale responsabile di incidenti e/o disastri di questo tipo? Sempre e comunque? E quanto effettivamente queste goffe ordinanze (imprecise, vessatorie, generaliste) possono servire alla diminuzione delle disgrazie nei confronti di adeguate e puntuali comunicazioni e segnaletiche?
Considerazioni
di Carlo Alberto Graziani
Le tre ordinanze – e soprattutto quella del Comune di Stazzema che è a tempo indeterminato – violano i principi di libertà contenuti negli artt. 13, 16 e 23 Cost. e il principio di eguaglianza di cui all’art. 3. Nel nostro sistema costituzionale è solo la legge che può stabilire limiti ai diritti di libertà (cd riserva di legge). Art.13 Cost., comma 3: “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”. Art.16 Cost.: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. Art. 23: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. E’ vero che l’art. 54, comma.4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) stabilisce che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità’ pubblica e la sicurezza urbana”, ma, come ha sottolineato la Corte costituzionale, ciò non significa che il potere del sindaco sia indeterminato (come nel caso dell’esistenza di un rischio valanghe). E’ invece “indispensabile” una legge che determini l’esercizio di tale potere “nel contenuto e nelle modalità” (Corte cost. 7 aprile 2011, n. 115). Ma per quanto riguarda il pericolo valanghe tale legge non esiste…
Non solo. L’art. 54 fa riferimento a gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana: ma il rischio valanghe, a cui fanno riferimento le ordinanze sindacali, non rappresenta in quanto tale, anche se è alto, un pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Diverso sarebbe invece il caso di uno specifico percorso soggetto a valanghe: in questo caso, come nel caso dei percorsi soggetti a frana, sarebbe legittima un’ordinanza che ne vietasse l’accesso. Le tre ordinanze sono illegittime anche con riferimento al principio di eguaglianza. Come ha affermato la Corte costituzionale nella stessa sentenza ora citata, in questi casi infatti tale principio viene violato proprio a causa della mancanza di “una valida base legislativa… giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci”.
Mi limiterò a commentare la parte di articolo che va da “non varrebbe la pena esperire (……) solita minaccia di sanzioni?” con un parere squisitamente personale: in uno stato dove i cittadini siano da sempre abituati ad una coscienza sociale rispettosa delle basilari norme del buon senso, nessuno potrebbe fare la benché minima obiezione a quanto scritto. In un paese dove si vedono scene come quella del Portone dei Borghi a Lucca, per citarne una delle tante, duole constatare che troppo spesso, anche i divieti, sono misura inutile di fronte alla stupidità umana.
L’ordinanza del Comune di Abetone Cutigliano che vieta “qualsiasi attività su suolo innevato a causa di RISCHIO 3 marcato in aumento”, equiparando ancora una volta il termine rischio all’indice di pericolo del bollettino neve valanghe, è un autentico abominio. Un’ostinazione incompetente, perversa e liberticida, che insiste nel catalogare la montagna come un contesto dannoso e pieno di ostacoli, al posto di un’opportunità, dove la natura offre la possibilità di conoscere e gestire i rischi. Abbiamo bisogno di allenarci a sopportare senza danno l’esposizione ai pericoli e per farlo occorre metterli a fuoco. La natura va interrogata, conosciuta e frequentata, non vietata.