La CIPRA sul DDL Montagna

Cipra Italia interviene sul DDL Montagna approdato alla Camera dopo l’approvazione del Senato. Pochi riferimenti agli effetti dei cambiamenti climatici sulle montane e alle misure da intraprendere.
Nel complesso occorre una lettura più trasversale e integrata accompagnata da indicazioni operative per le regioni. È necessario prendere in considerazione la mancanza di un ente che garantisca servizi associati tra Comuni.

La CIPRA sul DDL Montagna
(comunicato stampa della CIPRA del 29 gennaio 2025)

Il DDL Montagna rappresenta uno sforzo legislativo importante, ma risulta carente su aspetti essenziali. Manca innanzitutto un adeguato riferimento agli effetti che i cambiamenti climatici stanno avendo e avranno sull’ambiente, sull’economia e sulla società montana, così come una concreta attenzione all’effettiva implementazione delle misure proposte. Questi i primi elementi che emergono analizzando il testo del DDL, recentemente approdato alla Camera.

Il disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane manifesta buoni propositi da parte dei legislatori. CIPRA Italia riconosce e apprezza questo impegno legislativo.

Monte Bianco da Pré st.Didier

È positivo che, dopo tanti anni, i territori montani italiani tornino al centro dell’attenzione legislativa, con un approccio che considera diversi aspetti essenziali per promuovere uno sviluppo sostenibile delle aree montanedichiara Vanda Bonardo, presidente di CIPRA ItaliaTuttavia, il testo approvato dal Senato, nel suo complesso, non sembra rispondere pienamente alle aspettative suscitate dal titolo, mostrando criticità anche nel capitolo relativo agli incentivi”.

I cambiamenti climatici, come evidenziato dai report dell’IPCC e dalla comunità scientifica, sono una minaccia grave per le aree montane, che stanno già subendo impatti significativi. Ad esempio, nelle Alpi le temperature sono aumentate di 2°C, il doppio rispetto alla media dell’emisfero settentrionale. Eppure, nel disegno di legge in questione, gli effetti dei fenomeni estremi e del cambiamento climatico sulle aree montane sono trattati in modo insufficiente.

Questa lacuna è evidente anche su temi cruciali per l’economia montana, come il turismo, che richiede un approccio a lungo termine per favorire l’adattamento delle economie locali. Il DDL avrebbe potuto rappresentare un’opportunità per promuovere azioni di transizione e destagionalizzazione del turismo invernale, incentivando pratiche sostenibili che rispettano l’ambiente e migliorano la qualità della vita delle comunità locali, prevenendo impatti negativi sull’ecosistema e sulle risorse naturali.

Un’altra lacuna del DDL Montagna, che CIPRA desidera evidenziare, è l’assenza di un coinvolgimento attivo della società civile. Le comunità locali, le associazioni e i cittadini devono avere un ruolo centrale nelle decisioni riguardanti i loro territori. Senza il loro contributo, c’è il rischio di adottare misure non condivise dalle popolazioni locali.

La legge nazionale dovrebbe definire il contesto entro cui formulare indirizzi e politiche, che le Regioni, in particolare, dovrebbero poi concretizzare con specifici provvedimenti normativi.

“Si auspica che il provvedimento, attualmente in esame alla Camera, venga ulteriormente discusso e arricchito, includendo anche riferimenti al contesto internazionale che coinvolgono l’Italia e le Regioni, come la Convenzione delle Alpi, le politiche europee, EUSALP, e altri strumenti pertinenti. Allo stesso modo – evidenzia Vanda Bonardo occorre che la legge, in quanto atto di indirizzo e coordinamento, fornisca due indicazioni principali: da un lato, una lettura trasversale e integrata delle politiche che influenzano le aree montane, dall’altro, indicazioni operative per la definizione e l’elaborazione di documenti a livello regionale e locale. Il documento dovrebbero affrontare con urgenza tre temi cruciali: Piani di adattamento climatico, Piani di manutenzione territoriale e la promozione della partecipazione decisionale e delle forme associative di gestione territoriale”.

Sarebbe utile che il testo di legge facesse esplicito riferimento a nuovi strumenti organizzativi, come le Green Communities, le Associazioni Fondiarie, gli Accordi di Foresta, e i Contratti di Fiume e di Foresta. Questi dovrebbero essere riconosciuti dalla legge come opportunità per la creazione di luoghi di gestione territoriale multifunzionale, con la partecipazione attiva dei vari soggetti presenti sul territorio, in conformità con le normative già esistenti.

Infine, si evidenzia che il DDL non affronta il tema dell’organizzazione istituzionale dei Comuni montani. Attualmente, solo tre Regioni in Italia hanno mantenuto le Comunità Montane, e solo alcune hanno promosso la formazione di Unioni montane di Comuni. Sebbene questa materia, come molte altre trattate nel DDL, rientri nella competenza costituzionale delle Regioni, sarebbe necessario fornire indirizzi e normative quadro che favoriscano una visione comune e un’azione coordinata a livello sovraregionale.

La mancanza di un ente che garantisca servizi associati tra i Comuni su tutto il territorio montano italiano, oltre a coordinare investimenti e progetti per lo sviluppo socio-economico, rappresenta una grave carenza, soprattutto in un’era di rapidi cambiamenti. Questo è particolarmente evidente per servizi essenziali come la scuola e la sanità, che non possono essere affrontati unicamente con misure come punteggi più elevati per il personale. L’assenza di una governance territoriale impedisce lo sviluppo delle attività di pianificazione e progettazione necessarie per affrontare concretamente i cambiamenti climatici e sociali, attraverso scelte innovative sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. È inoltre urgente una governance che adotti il paradigma della metro-montagna, partendo dalla corretta gestione e valorizzazione delle risorse naturali della montagna.

Documenti
Nuova legge montagna (Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità)
Fascicolo Iter DDL S. 276

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