Due incidenti nella mattina di domenica 15 marzo 2026, in alta Val Brembana tra le piste del Montebello e il Valgussera, in Val di Scalve non lontano dal rifugio Albani): un 36enne e un 50enne trasportati al Papa Giovanni e agli Spedali Civili di Brescia, non sono in pericolo di vita.
Rischiano denuncia per aver provocato una valanga
di Redazione di bergamo.corriere.it
(pubblicato su bergamo.corriere.it il 15 marzo 2026)
Dopo le 10 di domenica 15 marzo 2026 una valanga si è staccata a Foppolo, nella zona tra le piste del Montebello e il Valgussera.
Sotto la neve è rimasto un uomo di 36 anni, con lui nel fuoripista c’erano altri due scialpinisti, che non hanno riportato conseguenze dall’incidente. Il ferito, invece, è stato sommerso dalla neve.
Nel giro di pochissimi minuti sono intervenuti i soccorsi, Carabinieri e Soccorso alpino che già pattugliano gli impianti sciistici e che hanno permesso di estrarre lo scialpinista e stabilizzarlo, in attesa dell’elisoccorso decollato da Bergamo. L’elicottero ha poi trasportato il ferito in ospedale. Il 36enne bergamasco non è in pericolo di vita.
I due amici che erano con lui sono stati identificati dai militari: il fuoripista intorno alle piste di Foppolo è vietato e in questa stagione reso più pericoloso dagli sbalzi di temperatura. Rischiano una denuncia.
Negli stessi minuti, un gruppo di escursionisti bergamaschi e bresciani veniva travolto da una valanga nel territorio di Colere, nella zona della Punta Cima Verde, tra le piste e il rifugio Albani.
Il passaggio degli scialpinisti potrebbe aver provocato il distacco della slavina. Cinque di loro sono stati solo sfiorati dalla massa di neve, che invece ha travolto un 50enne di Rogno.
Lanciato l’allarme, il gruppo è stato soccorso dapprima dal gestore del rifugio Albani, che ha recuperato il ferito e l’ha trasportato al sicuro, per essere poi trasportato in elicottero a Brescia.
Per gli altri cinque, illesi, identificati dai carabinieri della stazione di Vilminore, potrebbe ora scattare la denuncia (che forse è già stata formalizzata, NdR).
Il commento
di Carlo Crovella
Mentre nell’episodio di Foppolo l’ipotesi della denuncia appare subito come fondata sul piano giuridico (il fuoripista pare che sia esplicitamente vietato), nel caso di Colere la situazione è più nebulosa. Per certi versi, perfino “inquietante”, perché ci mette di fronte a una realtà giuridica che spesso tendiamo a nascondere ai nostri stessi occhi.
Non si dispone di maggiori dettagli sull’evento specifico, ma va ricordato che “staccare valanghe” è un reato previsto dagli art. 426 e 449 c.p.: come tale è punibile con la reclusione, in particolare se generato nel classico contesto della “colpa giuridica” (imprudenza, negligenza, imperizia). Tuttavia il reato si configura se la valanga minaccia zone antropizzate, strade, piste da sci o un numero indeterminato di persone.
Il risvolto particolarmente severo dell’episodio di cronaca (rappresentato dalla denuncia di cinque persone) è che il passaggio di alcuni scialpinisti ha fatto partire una valanga, la quale ha sfiorato cinque di loro, sommergendone uno.
Tutto si è risolto complessivamente bene, ma la sensazione è che la società “sicuritaria” non si lasci scappare nessuna occasione per “punire” il o i responsabili di danni a terzi.
Di conseguenza anche una banale escursione con amici, in un clima rilassato e confidenziale, non sfugge a queste regole rigide. Attenzione quindi a tutto quello che si fa in montagna, anche durante le uscite private: la montagna non è un mondo a parte, meno che mai è “il regno della libertà assoluta”, ma tende ad essere rigidamente normata come qualsiasi altro risvolto dell’esistenza.


Caro Crovella, il tuo commento mi pare abbastanza esplicativo della tua posizione nella discussione di ieri.
Primo: una “possibile denuncia” non è una denuncia e tantomeno un processo o un verdetto di consapevolezza.
Secondo: Non è proprio vero che “il reato si configura se la valanga minaccia zone antropizzate, ecc.”. E’ ovvio che per essere rilevato il fatto deve avvenire dove qualcuno se ne accorge. Ma se coinvolge qualcun altro (come in questo caso) anche in zone remotissime e selvagge è un reato comunque.
Terzo: mi sembra sacrosanto che una società civile persegua i danni inflitti a terzi per colpa, dolo, stupidità o qualunque altro motivo. Non è indice di società securitaria, è il semplice fondamento di una società civile; sulla strada, in un condominio, al bar, al mare e anche in montagna.
Quarto: continuo a non capire cosa tu intenda con “il regno della libertà assoluta”, ma di certo non credo che nessuno possa pensare che questa libertà consista nell’operare a danno di altri!
Quinto: io penso che la “società securitaria” si configuri quando le persone, pur comportandosi come babalughi col cervello in vacanza, pensino che sia loro diritto essere al sicuro e garantiti comunque e ovunque, pretendendolo dalla società. E’ un problema culturale, non legale.
Sesto: “Attenzione quindi a tutto quello che si fa in montagna” questa è la norma aurea, da applicare, insegnare e diffondere. Non per paura delle denunce, ma perché la montagna è un posto dove ci si può fare male e molto male.
Caro Mauro, gli artt. 426 e 449 correttamente citati da Crovella non hanno nulla a che vedere con eventuali danni provocati dalla valanga, per cui subentrano altri articoli come per esempio omicidio colposo. Il reato previsto da questi articoli si riferisce meramente al distacco di una valanga in luogo antropizzato, dove antropizzato significa anche nei pressi di un sentiero totalmente abbandonato ma ancora esistente e anche senza nessuna conseguenza su terzi. Si tratta di un abominio giuridico agli occhi di ogni persona pensante. Ringalluzzita tra l’altro dal successo del no, la magistratura già corrotta vi inferisce (corrotta in senso paretiano, cioè incapace di svolgere la propria funzione di classe dirigente, lo dico a scanso di equivoci). Grazie per la segnalazione: invito e sostengo tutti del forum alla lotta contro la società securitaria – di cui già io e cinque miei istruttori siamo stati vittime – che sta corrompendo l’approccio alla montagna delle nuove generazioni.
Vittorio, immagino che Mauro stesse per Matteo, comunque gli articoli suddetti non fanno alcun riferimento a “luoghi antropizzati” di sorta e per essere invocati l’evento deve solo aver provocato un danno.
“Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga(1), è punito con la reclusione da cinque a dodici anni” [art.426]
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.” [art.449]
Mi paiono forse strani come fattispecie (perché solo inondazione, frana, valanga) ma del tutto logici, chiari e ben poco contestabili. Se liberi il tuo campo dalle pietre facendole franare in mare (tutto ben lontano da qualunque antropizzazione) e centri la barca di un pescatore, mi pare ben giusto che lui si rivalga.
Tutto ciò è detto da un ingegnere e non è che valga poi molto, però.
Scusa Matteo per lo scambio di nome. Hai ragione, la dicitura “luoghi antropizzati” sarà dovuta probabilmente a una fonte secondaria tipo sentenza di Cassazione. Ma comunque, non è assolutamente vero che ci debba essere un danno per invocare l’articolo; è punita l’azione di causare il distacco. Se invece come tu dici, c’è stato il danno, che senso ha procedere oltre che per il danno, anche per l’avere provocato il distacco? Per un danno alla morale perbenista e securitaria? Appunto, abominio giuridico.
Non credo proprio sia così, ma ripeto, è quello che capisce un ingegnere e ci sarebbe bisogno di un avvocato.
Credo che le varie fattispecie si “sommino” a secondo delle circostanze.
Che bisogno c’è di introdurre la fattispecie di omicidio stradale, se hai già quello doloso, colposo, preterintenzionale, volontario, premeditato?
Sarà anche un abominio, ma è la nostra giurisprudenza.
Appunto, mettendo insieme le due frasi della tua conclusione: la nostra giurisprudenza è un abominio. Peccato, il blog sembra un po’ moscio rispetto ai temi che una volta avevano dato impulso all’Osservatorio sulle libertà in montagna. Una battaglia culturale che non ha ottenuto nulla, e che va esaurendosi. Quando ci sarebbero mille motivi per alimentarla. Per esempio: come è possibile che ad Aosta ci sia un processo per una valanga che si è verificata oltre confine, in Francia, nel 2023?
Penso che un qualunque avvenimento non si verifichi mai improvvisamente, ma che sia il frutto di un lungo processo, di conseguenza non credo si possa imputare al solo passaggio di un individuo il distacco di una valanga.
Detto questo, se in condizioni di instabilità del manto, sapendo che al di sotto del terreno prescelto possano esserci altri esseri, ritengo che sarebbe opportuno evitare.
“rispetto ai temi che una volta avevano dato impulso all’Osservatorio sulle libertà in montagna”
Vittorio, io credo che la libertà in montagna non c’entri nulla con il perseguitare i reati commessi in montagna, ma al massimo con la definizione dei medesimi.
Quello che intendo dire è che se ci scappa il morto o il ferito è corretto che ci sia un’indagine.
Se uno muore perché cede un ancoraggio, come nell’altro thread, è colpa sua, ma se l’ancoraggio cede perché il suo assicuratore stava facendo il pirla facendolo scendere a scatti per farlo cagare sotto, beh…
Comunque credo che nessun amministratore dovrebbe avere il diritto di chiudere quel posto perché la chiodatura è pericolosa e nessuno dovrebbe avere il diritto di rivalsa sul costruttore degli ancoraggi o il chiodatore.
Sull’abominio del nostro sistema legislativo (il diritto romano) non i esprimo, perché poco conosco, ci vorrebbe MG, ma c’è poco da fare: non si può pensare in alcun modo di modificarlo…sarebbe molto più facile invertire da destra a sinistra la percorrenza delle strade!